Sul Bollettino Ufficiale del Ministero della Giustizia del 15 novembre scorso (link al documento) è stato pubblicato il nuovo regolamento per la formazione continua obbligatoria dei giornalisti. Tra le novità più significative si segnala che i 60 crediti formativi del triennio (di cui 20 deontologici) potranno essere distribuiti in almeno 2 anni, non essendo quindi più necessario maturare almeno 15 crediti formativi annuali. Novità anche per gli iscritti all’Albo da più di 30 anni: dovranno acquisire 20 crediti formativi nel triennio (di cui almeno 10 deontologici) da distribuire in almeno due anni (in precedenza erano 20 i crediti da maturare, tutti di natura deontologica).
Nel dettaglio.
1. I Consigli regionali dell’Ordine devono assicurare che i docenti giornalisti siano in regola con l’assolvimento dell’obbligo della formazione professionale continua (FPC) e non abbiano ricevuto sanzioni disciplinari negli ultimi cinque anni; i docenti non giornalisti non devono aver riportato condanne penali per reati non colposi.
2. I 60 crediti formativi del triennio (di cui 20 deontologici) potranno essere distribuiti in almeno 2 anni. E stato eliminato, pertanto, il minimo dei 15 crediti formativi annuali.
3. Gli iscritti all’Albo da più di 30 anni sono tenuti ad assolvere l’obbligo formativo limitatamente all’acquisizione di 20 crediti nel triennio, di cui almeno 10 deontologici da distribuire in almeno due anni (in precedenza erano 20 crediti, tutti deontologici).
4. I corsi relativi alla deontologia devono prevedere la presenza tra i relatori di almeno un giornalista, che abbia specifica competenza in materia.
5. I corsi non possono essere associati o abbinati ad attività che esulano o che comunque non abbiano attinenza con la finalità formativa (ad es. attività turistiche, viaggi, degustazioni o altre forme di ristorazione).
6. Non sono autorizzati come corsi formativi le conferenze stampa, le visite a musei e mostre, la presentazione di libri, la promozione di prodotti o aziende ed in generale l’attività lavorativa ordinaria o straordinaria svolta dal giornalista.
7. Le sedi degli eventi devono essere facilmente raggiungibili, senza che si rendano necessarie spese aggiuntive per la logistica e/o il pernottamento.
8. Eventuali sponsor, diretti o indiretti, non devono assumere ruoli nell’evento.
9. Le pause o interruzioni, a qualsiasi titolo, sono escluse dal calcolo orario per l’attribuzione dei crediti formativi.
10.1 corsi di durata superiore alle quattro ore devono prevedere almeno due relatori.
11. La formazione aziendale prevede una serie di adempimenti e il Regolamento specifica che le domande di accreditamento presentate successivamente allo svolgimento del corso sono inammissibili.
12. Per quanto riguarda l’inosservanza dell’obbligo formativo, il nuovo art. 11 non prevede “proroghe” al termine del triennio. Si prevede pertanto che a conclusione del triennio formativo il Consiglio regionale dell’Ordine, sulla base di quanto evidenziato dalla piattaforma informatica che gestisce la FPC, verifica il numero e la tipologia dei crediti maturati. Qualora, a seguito dell’istruttoria compiuta, il Consiglio regionale dell’Ordine accerti l’inadempimento, ne dà segnalazione al Consiglio di disciplina territoriale.
13. Si ricorda che per ottenere crediti relativi eventi formativi individuali (massimo 6 nel triennio) è necessario rispettare il protocollo già emanato dal Cnog.