Come noto la legge di Bilancio per il 2022 (n. 234 del 30 dicembre 2021), al fine di garantire la tutela delle prestazioni previdenziali dei giornalisti che svolgono o hanno svolto la professione nell’ambito di un rapporto di lavoro dipendente, ha statuito, con effetto dal 1° luglio 2022, il trasferimento all’INPS della funzione previdenziale svolta dall’INPGI riferita alla Gestione sostitutiva dell’A.G.O. (c.d. “INPGI 1”). Di conseguenza, a decorrere dalla predetta data, l’INPS subentrerà all’INPGI nella gestione dei relativi rapporti assicurativi previdenziali e nell’erogazione delle prestazioni.
Tale evento estende i suoi effetti, tra l’altro, anche in ambito fiscale, con particolare riferimento alle prossime operazioni di assistenza fiscale riferite all’anno di imposta 2021 di cui possono avvalersi – mediante presentazione del relativo modello 730/4 – i contribuenti percettori di prestazioni previdenziali o assistenziali erogate dell’INPGI.
Tenuto conto, in particolare, che le operazioni di conguaglio a debito o a credito delle somme risultanti dalla elaborazione del predetto modello 730/4 saranno effettuate, da parte dei sostituti d’imposta, non prima del mese di luglio 2022, all’esito di un esame congiunto con l’INPS e l’Agenzia delle Entrate è stato convenuto che i contribuenti percettori di prestazioni previdenziali o assistenziali erogate esclusivamente dalla Gestione sostitutiva dell’A.G.O. dell’INPGI dovranno indicare nel modello 730/4 – relativo ai redditi 2021 – il riferimento dell’INPS (codice fiscale 80078750587) quale sostituto d’imposta legittimato a prestare l’assistenza fiscale e ad effettuare i relativi conguagli.
Per quanto riguarda, invece, gli iscritti che siano titolari in via esclusiva di prestazioni previdenziali o assistenziali a carico della Gestione separata per i lavoratori autonomi dell’INPGI (c.d. “INPGI 2”), gli stessi potranno avvalersi dell’assistenza fiscale prestata dal sostituto d’imposta secondo le regole ordinarie, vale a dire dal medesimo INPGI.
Infine, qualora il contribuente sia beneficiario di prestazioni previdenziali e assistenziali erogate dall’INPGI maturate sia a carico della Gestione sostitutiva dell’A.G.O. che della Gestione separata per i lavoratori autonomi, lo stesso potrà scegliere – in conformità a quanto stabilito dalla vigente normativa – se avvalersi dell’assistenza fiscale dell’INPS ovvero dell’INPGI. E’ tuttavia opportuno, ai fini della scelta, tenere in debita considerazione l’eventuale verificarsi di situazioni di “incapienza”, vale a dire che le somme risultanti a debito all’esito del conguaglio siano di entità superiore all’ammontare della prestazione erogata dalla Gestione separata dell’INPGI. In questo caso, le eventuali eccedenze di imposta dovrebbero essere corrisposte direttamente dal contribuente mediante versamento all’erario. Per tali ragioni è consigliabile scegliere il sostituto d’imposta presso il quale si percepisce la prestazione di importo più elevato.