PEC, obbligatorio averla (attiva)

Chi non dichiara il proprio domicilio digitale (che deve risultare attivo) all’Ordine di appartenenza rischia di essere sospeso fino alla comunicazione dell’indirizzo pec. L’obbligo di Pec è stabilito dalla legge fin dal 2009, e recentemente, in base  al DL Semplificazione n. 76/2020 – convertito con modificazioni dalla Legge 11 settembre 2020, n. 120 – l’Ordine è tenuto a sospendere dall’Albo i colleghi inadempienti. Per evitare di essere sospesi dall’Albo, è necessario dotarsi al più presto di un indirizzo Pec e comunicarlo alla Segreteria dell’Ordine: via mail: segreteria@odg.sardegna.it  o via Pec:  odgs@pec.it, ricordando che una casella Pec può ricevere comunicazioni soltanto da una Pec.

L’obbligo vale per tutti gli iscritti, anche i pensionati, e l’Ordine non ha alcuna discrezionalità, come ribadito dal ministero della Giustizia e dal presidente dell’Ordine nazionale.

La sospensione dall’Albo può comportare conseguenze pesanti in quanto non consente lo svolgimento di attività professionale e dunque può creare pregiudizi sul fronte lavorativo e previdenziale (per chi è in attività). Continuare a svolgere attività professionale se sospesi dall’Ordine configura abuso di professione.

Per ulteriori informazioni ti invitiamo a consultare le FAQ dell’ODG nazionale.

 

FAQ – NORMATIVA