L’ispettorato generale del ministero della Giustizia ha attivato il monitoraggio su 13 Procure della Repubblica per quanto riguarda le loro modalità di comunicazione sui procedimenti penali in corso. Si tratta di Avellino, Brescia, Cagliari, Ferrara, Catanzaro, Frosinone, Livorno, Rimini, Rovigo, Tempio Pausania, Vercelli, Latina, Torino. A renderlo noto, nell’Aula della Camera, è stato il sottosegretario alla Giustizia, Andrea Delmastro Delle Vedove, rispondendo ad un’interrogazione del deputato di Azione Enrico Costa.
Delmastro ha confermato come il Governo intenda «garantire la presunzione d’innocenza, evitare la spettacolarizzazione mediatica, che tanto male ha fatto alla stessa percezione che i cittadini hanno della giustizia» e ha parlato della «necessità di rivedere completamente la disciplina degli atti istruttori con particolare attenzione alle intercettazioni» ricordando le «innovazioni normative» introdotte, «tese a rafforzare la privacy del terzo estraneo». Ha quindi ricordato come si ampli «l’obbligo di vigilanza del Pm anche sui brogliacci» e si stabilisca «il dovere del giudice di stralciare tutto ciò che riguarda i terzi» vietando che si indichino «i loro dati». «In sede di emendamenti – ha sottolineato il sottosegretario – si è previsto il divieto di pubblicazione integrale o per estratto del testo dell’ordinanza di custodia cautelare». Anche se «il diritto di difesa deve essere però contemperato con il diritto ad essere informati». Il termine «’Banda Bassottì», evocato anche dall’interrogante Enrico Costa come esempio di denominazione di un procedimento che non tutela il principio della presunzione d’innocanza dell’indagato, «non credo rientri nel diritto di cronaca – ha notato Delmastro – ma scivoliamo nella spettacolarizzazione». Tra le altre misure prese dal governo per evitare la divulgazione di notizie che «potrebbero danneggiare» chi è coinvolto nelle indagini, ma non è ancora condannato con sentenza definitiva, il sottosegretario ricorda il decreto del 2021 ‘per il rafforzamento del diritto alla difesa secondo il quale il Pm “mantiene personalmente o tramite persona incaricata i rapporti con la stampa solo attraverso comunicati o conferenze stampa”. È vietato poi ai magistrati, ha affermato, “di dare informazioni al di fuori di questi mezzi o dare denominazioni ai procedimenti lesive della presunzione d’innocenza”. Prevedendo in caso di violazione anche riflessi sul piano disciplinare. Il governo “ha poi emanato direttive riguardo all’ effettuazione, da parte dell’ispettorato generale del ministero del monitoraggio degli atti motivati dei Procuratori della Repubblica in ordine alla sussistenza dell’interesse pubblico che giustifica l’autorizazione a conferenze stampa e comunicati degli organi inquirenti”. In relazione, infine, al monitoraggio concernente “la deprecabile prassi di assegnare denominazioni alle inchieste e se tali denominazioni fossero compatibili con il principio di presunzione d’innocenza” il dato, ha avvertito Delmastro, non è in possesso dell’Ispettorato generale “perché nessuno ha ancora attivato una richiesta in questo senso”. Comunque il sottosegretario ha assicurato che l’intenzione del ministero è quella di estendere il monitoraggio già in atto sulle conferenze stampa e i comunicati da parte delle Procure, “anche alla denominazione dei procedimenti”. da Articolo21.org