SULLA FORMAZIONE PROFESSIONALE OBBLIGATORIA
Gentile collega,
dal 1° gennaio 2014 la formazione professionale continua per i giornalisti (FPC) è un obbligo previsto dalla legge 148/2011 per tutti gli iscritti all’Albo (elenco Professionisti e pubblicisti). La violazione di tale obbligo costituisce illecito disciplinare.
Il periodo di FPC è triennale (BU Ministero della Giustizia n.10 del 31 maggio 2016) e scade pertanto improrogabilmente il 31 dicembre 2016.
Per l’assolvimento dell’obbligo formativo l’iscritto è tenuto ad acquisire 60 crediti in ciascun triennio (con un minimo di 15 annuali) di cui almeno 20 derivanti da eventi deontologici. I crediti possono anche essere interamente conseguiti seguendo gli eventi formativi on-line.
Per il riconoscimento dei crediti occorre registrasi presso la piattaforma SIGeF (Sistema informatizzato gestione formazione) attivata dall’Ordine Nazionale dei Giornalisti per gestire le iscrizioni ai corsi e verificare il numero di crediti accumulato da ciascun giornalista.
Alla data del 31 dicembre 2016 l’Ordine regionale verificherà le eventuali inadempienze dei colleghi che non risulteranno iscritti alla piattaforma SIGeF o che non avranno conseguito il numero dei crediti previsti, li inviterà ad avviare entro tre mesi il percorso formativo che dovrà essere completato, per la parte contestata, nei successivi 90 giorni.
Qualora dovesse persistere l’inosservanza, il Consiglio regionale dell’Ordine, ne darà segnalazione al Consiglio di disciplina territoriale.
Gli iscritti all’Albo da più di 30 anni che svolgano attività giornalistica a qualsiasi titolo sono tenuti ad assolvere l’obbligo formativo limitatamente all’acquisizione di 20 crediti deontologici nel triennio.
Sono esentati dall’obbligo formativo coloro che sono in quiescenza (a prescindere dall’anzianità di iscrizione all’Albo) a condizione che non svolgano alcuna attività giornalistica.
Sarà utile precisare, infine, che il requisito di anzianità di iscrizione all’Albo che comporta l’esenzione dall’obbligo formativo non è correlato a quello previsto ai fini della verifica dell’inattività professionale dall’art.4 della legge 69/1963 (Non si fa luogo alla cancellazione per inattività professionale del giornalista che abbia almeno 15 anni di iscrizione all’Albo, salvo i casi di iscrizione in altro albo o di svolgimento d’altra attività continuativa e lucrativa).
In altre parole, è esonerato dall’obbligo formativo solo il giornalista che ricade in una delle seguenti ipotesi:
1) è iscritto all’Albo da più di 30 anni e non svolge attività giornalistica
2) è in quiescenza e non svolge attività giornalistica.
Alla luce di quanto esposto, tutti i giornalisti sono invitati a verificare presso la piattaforma SIGeF il conseguimento del numero dei crediti previsti dalla normativa al 31 dicembre 2016.
I giornalisti esentati dall’obbligo formativo sono invitati a consegnare entro il 31.12.2016 alla Segreteria dell’ODG della Sardegna o inviare (tramite lettera raccomandata sottoscritta o comunicazione via PEC) una comunicazione con la dichiarazione di non svolgere alcuna attività giornalistica.
In ogni caso la Segreteria dell’ODG della Sardegna è a disposizione per ogni ulteriore precisazione e per la soluzione di eventuali problemi tecnici (gestione piattaforma SIGef e posta elettronica certificata – PEC)
Ringraziando vivamente per la collaborazione, porgo i saluti più cordiali
Francesco Birocchi